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  • nestorerandazzo

Costruzioni in violazione della distanza dal confine e Azione di Manutenzione del possesso

Cosa succede se si costruisce ad una distanza inferiore dal confine?

L’art 873 stabilisce che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Se non si rispetta la distanza, il vicino può decidere o di costruire ripristinando la distanza originaria arretrando, avanzare e mettersi in aderenza o, se ritiene lesi i propri diritti agire giudizialmente per chiedere la demolizione della parte della struttura che non rispetta le distanze minime.


Quale azione bisogna adottare per richiedere l’arretramento o la demolizione della struttura in violazione della distanza minima dal confine?

Le violazioni delle distanze legali tra costruzioni, al pari di qualsiasi atto del vicino idoneo a determinare situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di una servitù - sono denunciabili "ex" art. 1170 c.c. con l'azione di manutenzione nel possesso, costituendo attentati alla libertà del fondo di fatto gravato, e, pertanto, turbative nell'esercizio del relativo possesso (Sentenza di riferimento: Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 14/10/2004) 29/11/2004, n. 22414).

Secondo Cass. Civ. III del 24.11.2003, n.17868, Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze legali, può esperire l'azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c., in quando detta violazione costituisce turbativa del possesso.

Tale azione deve essere esperita di norma entro un anno dalla turbativa del possesso, bisognerà andare a determinare tuttavia quando tale turbativa sia effettivamente possa in essere, potendo il termine di decadenza decorrere dall’inizio di costruzione dei lavori in violazione della distanza dal confine o, dal completamento degli stessi.


L’apprezzabile modificazione o limitazione dell’esercizio del possesso

Per poter esperire vittoriosamente un azione di manutenzione del possesso per violazione delle distanze minime dal confine, secondo recente Sentenza Di Cassazione del 19 febbraio 2014, depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014, non è sufficiente la semplice esistenza della costruzione in violazione delle distanze minime dal confine ma, “è necessario accertare se le turbative denunciate attentino all'integrità del possesso, determinando un'apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio.”

Estratto Della Relativa Sentenza: “E' altresì certo che le violazioni delle distanze legali tra costruzioni - al pari di qualsiasi atto del vicino idoneo a determinare situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di una servitù - sono denunciabili ex art. 1170 c.c., con l'azione di manutenzione nel possesso, costituendo attentati alla libertà del fondo di fatto gravato, e, pertanto, turbative nell'esercizio del relativo possesso (tra le tante v. Cass. 29-11-2004 n. 224214; Cass. 24-11-2003 n. 17868; Cass. 25-3-1998 n. 3147).

Deve, tuttavia, rilevarsi che, poiché l'azione di manutenzione è diretta a tutelare il potere di fatto esercitato su una cosa, e non la titolarità del corrispondente diritto reale - che invece rileva nel giudizio petitorio -, al fine dell'accoglimento di tale azione è necessario accertare se le turbative denunciate attentino all'integrità del possesso, determinando un'apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio.

Ne consegue che, in caso di azione di manutenzione volta a reprimere l'inosservanza da parte del vicino delle distanze legali, la sussistenza della dedotta molestia deve essere valutata in rapporto alla situazione possessoria preesistente e, quindi, allo stato di fatto esistente prima dell'intervento indicato come lesivo del possesso.”

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