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La Trasformazione di una Società Cooperativa in Società S.R.L.

Aggiornamento: 6 giu 2022

Come e quando è possibile trasformare una soc. coop. in s.r.l.

Partendo dalla definizione ex art 2511 c.c., le società cooperative sono società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che non terzi, direttamente con la società.

Come si vede dalla definizione, le cooperative si formano per favorire direttamente i soci, grazie alla cessione dei beni o servizi prodotti direttamente a loro ed a condizioni più favorevoli di quelle che abitualmente si trovano sul mercato.

Lo scopo mutualistico può realizzarsi in diversi modi, come quello sopra accennato, oppure vendendo ai soci della cooperativa i beni alle stesse condizioni degli altri imprenditori, ma dividendo con loro i profitti conseguiti o fornendo direttamente ai membri della cooperativa occasioni di lavoro. In quest'ultimo caso più che profitti veri e propri, sono distribuiti ai soci della cooperativa i c.d. "ristorni", cioè la differenza tra costi e ricavi, in proporzione degli atti di scambio compiuti dai soci con la cooperativa, e non in proporzione del capitale posseduto, come accade per gli utili.

Esistono, come la società di cui il richiedente della relazione, cooperative che destinano la loro produzione anche a soggetti estranei, diventando così più simili ad altre società, tipiche sono le cooperative di consumo che vendono i propri beni non solo ai soci, ma anche a terzi. In questo caso il vantaggio dei soci non sarà dato solo dai ristorni, ma anche dagli utili conseguiti; come si vede lo scopo sarà anche speculativo e non solo mutualistico.

La cooperativa a mutualità prevalente è una forma di società cooperativa nata dalla riforma del diritto societario del 2003 e caratterizzata dalla "prevalenza" della mutualità, così come definite ex art 2512 c.c. secondo il quale” Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1 svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2 si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3 si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;

le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.”

È stato così efficacemente osservato (Bonfante 61) che i tre requisiti di prevalenza non devono coesistere in ciascuna cooperativa, ma ognuno è riferito al tipo di scambio che sussiste in quella determinata cooperativa.

Condizione ulteriore per potere accedere alle agevolazioni tributarie consiste nell'iscrizione della società cooperativa in una apposita sezione dell'Albo tenuto presso il Ministero delle attività produttive (le cooperative diverse devono iscriversi in diversa sezione dell'Albo) presso il quale esse devono depositare annualmente i propri bilanci (sul punto Tonelli, 26).

La loro nascita è dovuta al tentativo di frenare un particolare fenomeno che si stava verificando prima della riforma. Molte imprese, infatti, si presentavano come "società cooperative", ma di fatto non seguivano uno scopo mutualistico bensì perseguivano fini di lucro. Ciò accadeva perché le cooperative avevano (ed hanno ancora) la possibilità di fornire beni o servizi anche ai non soci, per cui non era facile riconoscerle subito.

Con la riforma, allora, sono state precisate le caratteristiche che devono avere le società per essere "società cooperative" ed è stata fatta anche una distinzione tra società cooperative che mettono al primo posto sempre lo scopo mutualistico (cooperative a mutualità prevalente) e quelle in cui quello scopo non prevale su tutto, ma si cerca comunque di realizzarlo (cooperative a mutualità non prevalente, dette anche cooperative diverse), la prevalenza di mutualità perciò, pur non essendo un requisito essenziale, garantisce il godimento delle agevolazioni di carattere tributario e fiscale.

Per essere cooperative a mutualità prevalente sono necessari alcuni requisiti enunciati ex art. 2523 e 2514 c.c., individuati sia dal punto di vista "qualitativo" che "quantitativo": non basta, infatti, solo dichiarare la prevalenza della mutualità, bensì è necessario anche dimostrarla numericamente, attraverso calcoli effettuati su ogni aspetto dell'attività svolta. Il tutto dev'essere, poi, verificato ogni anno dagli amministratori della cooperativa e riportato in una nota integrativa allegata al bilancio.

Come si è osservato, perciò:

L'attività deve essere svolta prevalentemente in favore di soci, consumatori oppure utenti di beni e servizi. La mutualità viene considerata prevalente se i ricavi che si ottengono da beni o servizi offerti ai propri soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi: in altre parole, più della metà dei guadagni deve provenire proprio da soci che usufruiscono dei beni e dei servizi della cooperativa. È il caso delle cooperative di consumo, ad esempio le grosse catene di supermercati che comprano e rivendono ai propri membri e consumatori, beni a prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato.

L'attività deve esser svolta avvalendosi prevalentemente di prestazioni lavorative dei soci. La mutualità viene considerata prevalente se il costo del lavoro svolto dai soci è superiore al 50% del totale costo del lavoro, quindi se l'attività viene realizzata per più della metà con il lavoro dei membri della società. È ciò che fanno le cooperative di produzione e lavoro, ad esempio quelle che si occupano di pulizia, di edilizia, ecc.

L'attività, infine, deve essere svolta servendosi prevalentemente di beni e servizi portati dai soci, quindi se la maggior parte delle risorse utilizzate provengono proprio da ciò che hanno portato i membri della società. L'esempio più tipico in questo caso sono le cooperative agricole.

Le cooperative a mutualità prevalente devono inoltre rispettare dei "requisiti statutari", chiamati così perché riguardano elementi che bisogna inserire nel proprio statuto. Si tratta soprattutto di divieti ed obblighi, tra i quali c'è, ad esempio, il divieto di distribuire riserve tra i cooperatori, limiti alla distribuzione dei dividenti o, l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento, trasformazione della società oppure perdita della mutualità prevalente l'intero patrimonio sociale a fondi che si occupano di promozione e sviluppo di cooperazione .

Tale possibilità, è stata introdotta dalla riforma del diritto societario (Dlgs n. 6 del 17 gennaio 2003), che ha abolito il divieto posto al riguardo dalla l. 12 febbraio 1971 n. 127 (art. 14), apportando modifiche al Codice civile. Parimenti è stata prevista la trasformazione di società di capitali in cooperativa.

Trattandosi di trasformazione in senso proprio, cambia la forma giuridica non l’identità del soggetto, per cui si ha continuazione dei rapporti giuridici.

L’art. 2545 decies consente la trasformazione soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente. Precisamente la trasformazione può essere attuata: a) dalle cooperative nei cui statuti non sono inserite le clausole di cui all’art. 2514 c.c.; b) dalle cooperative che hanno perduto il requisito della prevalenza qualora per due anni consecutivi non abbiano rispettato i parametri fissati dall’art. 2513 c.c.; c) dalle cooperative a mutualità prevalente che abbiano deliberato l’eliminazione delle clausole non lucrative previste dall’ art. 2514 c.c .

Tale trasformazione potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, tuttavia, ex art 2545 decies comma 2 “quando i soci sono meno di 50, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi”.

Poiché la trasformazione, come sopra riportato, può solamente essere effettuata da società cooperative a scopo non prevalentemente mutualistico, Ex art 2514 c.c., le clausole necessarie al fine dell’ottenimento della qualifica di prevalenza, e che farebbero perdere tale qualifica se non apportate nello statuto, ma che possono essere introdotte o soppresse con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria, sono le seguenti:

• Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

• Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

• Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

• L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capital sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ritenuta consunseguentemente, necessaria, la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per poter proseguire alla trasformazione della stessa in società s.r.l., si è osservato che, ex art. 2514 c.c., sono previsti una serie di oneri i quali, Ex art. 2545 octies c.c., consistono nel:

• La redazione da parte degli amministratori di un apposito bilancio, verificato da una società di revisione, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

• La segnalazione espressa della perdita della suddetta qualifica attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’art. 223-sexiesdecies dalle disposizioni per l’attuazione del codice civile, che, comporterà la variazione ad opera dell’amministrazione, alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

Rimanendo aperta la questione, se le due decisioni, quella di abolire le clausole di prevalenza e quella di trasformazione della società possano essere prese con un’unica deliberazione o servano invece due deliberazioni distinte. Si è prudenzialmente propeso per la seconda soluzione, dato che trattandosi di due decisioni diverse, la prima (modifica statutaria) costituisce il presupposto della seconda (trasformazione). Nulla osta che le due deliberazioni siano approvate dalla assemblea nella stessa convocazione.

Nel caso di doppia deliberazione in unica seduta assembleare, potrebbe non serivire la redazione del bilancio straordinario ex art. 2545 octies, perché assorbito dalla stima giurata del perito nominato dal tribunale, ex art. 2545 undicies c.c., che offre peraltro maggiori garanzie e sostituirebbe il relativo adempimento.


Avendo stabilito i requisiti necessari per il compimento della trasformazione societaria, si è proceduto nella descrizione degli effetti, di tale trasformazione, sul patrimonio societario il quale, come enunciato ex art. 2545 undicies c.c., “La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione, e lo sviluppo della cooperazione

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni”.

Dalla lettura del sopracitato articolo si evidenzia l’importanza della relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale attestando il valore effettivo del patrimonio d’impresa, poiché tale relazione sarà lo spartiacque tra ciò che potrà essere destinato alla costituzione del capitale sociale della nuova società s.r.l., o alla distribuzione degli utili tra i soci della cooperativa, e ciò che dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa va inoltre qualificata come trasformazione eterogenea, per cui trova applicazione l’art. 2500-novies del Codice civile e conseguentemente l’istituto dell’opposizione dei creditori ed il differimento dell’efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che risulti il consenso dei creditori o il pagamento di coloro che non hanno dato il consenso.

Il terzo comma dell’art. 2545-decies dispone che gli strumenti finanziari partecipativi, cioè quelli con diritto di voto emessi a norma dell’art. 2526, vengano convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi previsti in sede di emissione.

I soci che non hanno acconsentito alla trasformazione possono esercitare il diritto di recesso, disciplinato dagli artt. 2437 e 2473 c.c., rispettivamente a seconda che la cooperativa adotti il modello normativa della s.p.a. o della s.r.l.

Parere scritto e redatto dal Dott. Nestore Randazzo.



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