L’utilizzo da parte di un ODM, di una sede fisica distaccata riconducibile ad un organismo di mediazione terzo (diverso da quello presso il quale è stata presentata l’istanza), in forza di menzionata convenzione per il suo utilizzo.
La fattispecie analizzata nella sottostante relazione, mediante ricostruzione della normativa applicabile unitamente a personali valutazioni e considerazioni dello scrivente Dott. Nestore Randazzo, ha ad oggetto la domanda di mediazione ex art.5 D.lgs. 28/2010 unilateralmente proposta presso un Organismo di Mediazione ALFA non avente propria sede principale o secondaria nel luogo di competenza della controversia, ma, stipulante una non allegata o visibile convenzione di utilizzo di sede secondaria riconducibile ad un Organismo di Mediazione Beta, al fine di rispettare i criteri di competenza enunciati dall’art. 4 del d.lgs 28/2010.
Dirimente, al fine di una migliore comprensione delle teoriche problematiche sottese è reiterare il contenuto del già menzionato art. 4, il quale, con le parole “la domanda di mediazione… è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia…”, impone un limite geografico di operatività per gli organismi di mediazione in base alla localizzazione fisica della propria Sede.
Il significato di tale articolo è stato interpretato nel tempo in senso ampio, ed a oggi, la già menzionata prassi di aprire “sedi fisiche distaccate o secondarie” è sostanzialmente consolidata ed accettata ai fini del rispetto dei criteri di competenza ex art.4.
Una nuova tendenza, più recente, potrebbe tuttavia sollevare nuove perplessità in ambito di competenza: L’utilizzo da parte di ODM, di una sede fisica distaccata riconducibile ad un organismo di mediazione terzo (diverso da quello presso il quale è stata presentata l’istanza), in forza di una menzionata convenzione per il suo utilizzo.
Mediazione ed uso sedi di organismi terzi, è legittimo?
Il Ministero della Giustizia, con Circolare 27 novembre 2013 - Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010, ha invero fornito in merito all’individuazione dell’organismo competente ed all’utilizzo di sedi secondarie dello stesso i seguenti chiarimenti:
“.. rilevante ai fini della individuazione dell’organismo competente a ricevere l’istanza di mediazione, va chiarito che la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
Ai fini della esatta individuazione della sede principale o della sede secondaria è condizione necessaria che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero vigilante mediante la compilazione e trasmissione della modulistica al tal uopo predisposta da questa amministrazione e visibile sul sito www.giustizia.it.”
Con tale circolare sono stati quindi fissati due importanti requisiti determinanti per il singolo Organismo di Mediazione al fine di poter rispettare la competenza territoriale ampliando l’operatività mediante l’utilizzo di sedi secondarie:
1) La presenza della sede principale, ovvero una sede secondaria dell’organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente a conoscere la controversia.
2) Che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero vigilante mediante la compilazione e trasmissione della modulistica necessaria
Tali requisiti, che si sostanziano in obbligatori adempimenti procedurali al fine del riconoscimento della validità della sede, già enunciati già nell’anno 2013, risultano nel tempo essere stati condivisi e reiterato da numerosi tribunali ex. Multis Tribunale di Crotone, ordinanza 16.05.2023 “La mediazione instaurata presso un organismo che ha sede secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia è valida se la predetta sede è stata regolarmente comunicata ed iscritta presso il dicastero della giustizia e dunque, risulta essere territorialmente competente.”.
Se l’utilizzo di sedi secondarie regolarmente registrate è di conseguenza possibile e lecita, l’utilizzo da parte di ODM, di una sede fisica distaccata non registrata la cui titolarità è riconducibile ad un organismo di mediazione terzo (diverso da quello presso il quale è stata presentata l’istanza), sotto diverso profilo, oltre a non apparentemente rispettare i requisiti sopra enunciati di comunicazione, compilazione e trasmissione potrebbe inoltre non essere altresì idonea a garantire l’indipendenza, imparzialità e riservatezza richiesta dal Decreto Ministero, Giustizia 18/10/2010 n° 180 a tutti gli organismi di mediazione.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia e delle pronunce di molti tribunali italiani, sarebbe consigliabile quantomeno per l’interessato, verificare sia mediante consultazione dei siti web istituzionali che del sito web dell’ODM prescelto, la riconducibilità della sede fisica presente nella circoscrizione allo Stesso organismo di mediazione presso il quale si è depositata la domanda, onde evitare potenziali pericolose eccezioni nel successivo giudizio.
Le Sanzioni: l’improcedibilità della domanda di mediazione ed i suoi effetti nel successivo giudizio
Sebbene per la casistica in questo articolo trattata, della domanda di mediazione obbligatoria ex art 5. D.lgs 28/2010 proposta da una parte innanzi un organismo di mediazione non avente sede fisica riconducibile allo stesso nel luogo di competenza della controversia, alla data di stesura dell’articolo, lo scrivente non è riuscito a risalire a pronunce giurisprudenziali specifiche, vi sono ad oggi sentenze di merito circa gli effetti della più generale “domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale”.
Un chiarimento a riguardo è stato fornito da recente sentenza del Tribunale di Grosseto, sentenza 29.11.2022 la quale massima si riporta:
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile. Inoltre, La proposta di svolgimento della mediazione in modalità telematica non consente di ritenere superata l'incompetenza territoriale dell'organismo adito.
Gli effetti dell’improcedibilità di una domanda di mediazione obbligatoria rispetto alla domanda giudiziale sono, a sua volta, differenti a seconda del momento in cui essa è stata presentata nel giudizio;
Nell’art 5 del d.lgs 28/2010, dove viene sancito il principio di improcedibilità della domanda giudiziale proposta in assenza dell’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria su eccezione del giudice o dal convenuto non oltre la prima udienza, viene altresì concesso la possibilità per la parte onerata di rimediare al mancato esperimento provvedendone entro la successiva udienza fissata dal giudice.
Conseguentemente, se l’improcedibilità di una domanda di mediazione obbligatoria eccepita prima della prima udienza si potrebbe tradurre in un nuovo termine assegnato dal giudice per adempiere correttamente all’onere, un eccezione di improcedibilità della domanda di mediazione esperita a seguito della richiesta del termine di cui all’art.5 comma 2 ( Dopo la fissazione della nuova udienza per adempiere), potrebbe teoricamente comportare a sua volta la definitiva dichiarazione di improcedibilità della stessa domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento mediazione entro i termini dalla norma previsti.
Mediazione ed uso sedi di organismi terzi, è legittimo?
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